IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la  legge  28  febbraio   1987,   n.   56,   recante   norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro e in particolare l'art. 16
in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  gli  enti  pubblici  ivi
indicati;
  Visto il decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  con  la  legge 20 maggio 1988, n. 160, in particolare
l'art. 4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed  integrazioni
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 407, in particolare l'art. 1,
comma 7;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre  1988  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 306 del 31 dicembre 1988), recante la disciplina dell'avviamento e
della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste  di  collocamento
ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio
1989, con il quale e'  stato  conferito  all'on.  avv.  Remo  Gaspari
l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, con il quale il Ministro per la funzione  pubblica  e'
stato   delegato   dal   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
all'esercizio, tra l'altro,  delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  riserva di cui all'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, riguarda tutte  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
presso   le   pubbliche  amministrazioni  da  effettuarsi,  ai  sensi
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dal
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e con le modalita' ed i criteri di
cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988, per la  copertura  dei  posti  disponibili  presso  gli  uffici
situati  nelle  regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto,  Liguria,  Emilia-Romagna,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio.
  2.  Hanno  diritto  alla riserva i lavoratori dipendenti da aziende
operanti nelle regioni sopra indicate, sospesi continuamente per piu'
di dodici mesi a zero ore senza rotazione e destinatari di interventi
di integrazione salariale straordinaria.