IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1988, n. 160, in particolare l'art. 4, commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, in particolare l'art. 1, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988), recante la disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1989, con il quale e' stato conferito all'on. avv. Remo Gaspari l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. 1. La riserva di cui all'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riguarda tutte le assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e con le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino- Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio. 2. Hanno diritto alla riserva i lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle regioni sopra indicate, sospesi continuamente per piu' di dodici mesi a zero ore senza rotazione e destinatari di interventi di integrazione salariale straordinaria.